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GIOVEDÌ 02 MAGGIO 2024
Approfondimenti
Rubrica Competenza finanziaria potenziata
 Approfondimenti - Competenza finanziaria potenziata  
I conferimenti di incarichi a legali : come contabilizzarli

La contabilizzazione delle spese per incarichi legali rappresenta una deroga all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.
 

Una apposita previsione è stata introdotta nel principio contabile della competenza finanziaria potenziata per quanto riguarda le modalità di impegno di spesa determinate dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile al momento dell'affidamento dell'incarico.

 

A differenza di quanto previsto per la ipotesi generale, in deroga al principio della competenza potenziata,al fine di garantire la copertura della spesa, dette spese sono imputate all'esercizio in cui il contratto è firmato.

 

Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente annualmente:

 

dovrà, prima della chiusura dell'esercizio,chiedere al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

 

in sede di predisposizione del rendiconto, e precisamente in occasione della verifica ordinaria dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, verificare se l'obbligazione:

 

  • è esigibile;

  • non è esigibile.

 

Nel primo caso (obbligazione esigibile) l'importo potrà essere conservato a residui. Si ricorda che l'esigibilità è collegata all'avvenuto invio da parte del legale della fattura.

 

Nel secondo caso ( obbligazione non esigibile), si dovrà procedere alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata reimputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale.

In tal caso, nell' esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato, al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

 

 

Si precisa, che quantunque il punto 5.4 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Specifica, poi, che "Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

 

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria".

 

 

Per completezza si rimanda anche alla seguente recensione:

 

Le spese correnti: i conferimenti di incarichi legali

 
Fonte: Redazionale del 30/04/2015
Autore: Ebron D'Aristotile
 
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